Il potere di vigilanza sul vincolo paesaggistico si estende alle aree contermini
Sentenza di grande interesse quella recentemente emessa dal T.A.R. Emilia-Romagna in tema di estensione del potere di vigilanza e intervento del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo sulle aree tutelate con il vincolo paesaggistico (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, con sentenza Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16, ha, infatti, ricordato autorevolmente che “costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l’esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato”. In proposito, “è stato, in ogni caso, affermato che «in tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo” e che “ai fini della valutazione dell’impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale» (ex aliis, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378)”.
In sostanza, il potere di controllo ministeriale si estende opportunamente alle aree contigue e funzionali alla salvaguardia dell’area tutelata con il vincolo paesaggistico-ambientale.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus