RTA alla Fonte di Sotto – Il Comitato presenta di nuovo i quesiti al Comune

In una lettera al Sindaco il Comitato ripresenta i quesiti relativi alla lottizzazione Borgo Novo presentati a novembre, senza alcuna risposta e si interroga : saranno “mica andati persi?”

Campiglia Marittima 14-04-2008        RACCOMANDATA A/R

Egr. Sig. Sindaco
Del Comune di Campiglia Marittima
Dr. On. Silvia Velo

Il 20-11-2007 ed il 26-11-2007 il Comitato per Campiglia ha inviato due quesiti relativi alla Lottizzazione Borgo Novo ai quali non è stata data alcuna risposta. Poiché per un terzo quesito si è creata per contro una nutrita corrispondenza, ci è sorto il dubbio che i primi due siano stati persi. Per tanto li inviamo nuovamente in allegato sperando in una sollecita  ed esauriente risposta.

Distinti saluti

Comitato per Campiglia
Il portavoce Alberto Primi

n.1 Allegato

Allegato:

N.1

Premesso che nella delibera di C.C. n.91 del 25 Ottobre 2004 il Consiglio Comunale approvava la Convenzione tra il Comune di Campiglia Marittima ed i Sigg.ri Zamboni Lidoe Sorpresina Orfea relativa al Piano di Lottizzazione per la realizzazione dell’intervento unitario n. 2 di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. , il testo approvato all’art. 11 recita al secondo e terzo capoverso:

“Il vincolo di destinazione ricettiva ad albergo e-o residenza turistica-alberghiera istituito sull’ambito territoriale IU2 dalle disposizioni normative del P.R.G. in assenza di specifica normativa comunale in materia, si intende esteso ai dieci anni di validita’ e durata del piano di lottizzazione così come stabilit0 all’art. 2 , semprechè, prima di tale scadenza l’Amministrazione Comunale (anche su richiesta del Lottizzante) non apporti Varianti al P.R.G. che mutano la  destinazione urbanistica d’uso degli immobili costituenti l’Intervento Unitario n.2, con conseguente rimozione del vincolo di destinazione ricettiva.

E’ facoltà del lottizzante di procedere al frazionamento catastale ed alla cessione della proprietà immobiliare in favore di una pluralità di soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e fermo restando il mantenimento della gestione unitaria dell’attività produttiva secondo quanto  disposto dal vigente P.R.G. e dalla L.R.T. n. 42-2000”:

Lo stesso art. 11 nel testo della Convenzione cogitato ( Atto Notaio Mauro Cristiani in Campiglia Marittima del 22 Marzo 2005 – registrato a Piombino il 30 Marzo n. 221 serie 1° ) riporta dopo il primo capoverso :

“Tutte le aree di proprietà privata dovranno essere accatastate come pertinenze delle relative costruzioni. Gli eventuali frazionamenti catastali saranno eseguiti secondo le procedure correnti e con i limiti imposti dalla normativa vigente.”

QUESITO

Quale è la delibera di C.C. che ha permesso  il cambiamento del testo dell’art. 11 della Convenzione approvata dal C.C.?

N.2

Premesso che nella delibera di C.C. n.91 del 25 Ottobre 2004 il Consiglio Comunale approvava la Convenzione tra il Comune di Campiglia Marittima ed i Sigg.ri Zamboni Lido e Sorpresina Orfea relativa al Piano di Lottizzazione per la realizzazione dell’intervento unitario n. 2 di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. , il testo approvato all’art. 14 recita al terzo capoverso :

“Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno del Lottizzante la decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita nei seguenti casi :

a)il ritardo di oltre due anni rispetto ai termini fissati dal precedente articolo per l’attuazione del piano di Lottizzazione.

b)La mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all’art.8

c)Il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro inerenti alla presente convenzione o ad essa conseguenti.

d)Le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

e)L’esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per rispetto della Convenzione. “

In difformità a tale testo, nella Convenzione rogitata  ( Atto Notaio Mauro Cristiani in Campiglia Marittima del 22 Marzo 2005 – registrato a Piombino il 30 Marzo n. 221 serie 1° ) scompare la condizione di cui alla lettera c).

QUESITO

Quale è la delibera di C.C. che ha permesso  il cambiamento del testo dell’art. 14 della Convenzione approvata dal C.C.?

 

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