L’enigma delle cosiddette “case mobili” tipo Paradù o Albatros
Scrive il Blogger fantasma:
La Regione Toscana, anni fa, con la legge regionale 42/2000, all’art. art. 29, comma 2°, ha previsto che:
«è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento»,
inoltre:
«Nei campeggi le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.»
Infine la Regione, rilevando il contrasto con il Testo Unico nazionale (che prevede la necessità del permesso a costruire), con apposita Circolare 16/4/2014 n. 313 ha precisato che
«la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.»
La normativa non appare un modello di chiarezza, ma sembrerebbe liberalizzare (solo all’interno dei campeggi autorizzati e con il limite del 40%, l’installazione di strutture leggere, poi denominate volgarmente “case mobili”) che possano essere asportate alla cessazione dell’attività del campeggio, senza lasciare traccia.
Questa liberalizzazione (possibilità di installare le strutture senza permesso a costruire, senza indici volumetrici da rispettare e con una semplice comunicazione) trova però un limite nelle zone a vincolo paesaggistico, e cioè in quelle entro i trecento metri dal mare, lungo i fiumi e nei boschi.
In queste zone, prima di installare liberalmente le cosiddette Case mobili, è necessario ottenere il “permesso paesaggistico” previo parere della Commissione paesaggistica e della Soprintendenza.
A seguito di questa normativa, in Toscana sono fiorite migliaia di bungalow, casette, case mobili, nei campeggi, ma non solo; rispettando il limite del 40%, ma non solo; ottenendo preventivamente il nulla osta paesaggistico, ma non sempre; in una babele di interpretazioni differenti, a seconda dei vari Comuni.
Ora molti nodi stanno venendo al pettine, con interventi della magistratura che, pare abbia rilevato errori e illegittimità da parte di molti gestori, ma anche da parte di molti Comuni.
Se così fosse e si arrivasse alla demolizione (perché tale sarebbe) di centinaia o migliaia di queste Case mobili, il danno sia patrimoniale che occupazionale potrebbe essere ingentissimo (…)
Segue su “San Vincenzo lavori in corso”