Il paesaggio è un bene primario e assoluto

Il paesaggio è un bene primario e assoluto

Rilevante pronuncia, di grande interesse, del Consiglio di Stato in tema di paesaggio.

Il supremo Organo di giustizia amministrativa italiana ha ribadito (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) che il paesaggio – nel nostro Ordinamento – è bene primario e assoluto, la tutela del paesaggio è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato.

Inoltre, “il piano paesaggistico costituisce … una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione”.

In questo senso è orientata la giurisprudenza costituzionale e amministrativa costante (vds. per tutti Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183; Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327; Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265; Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875;Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2079; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2005, n. 1186; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 3512; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873).

E’ ormai un punto fermo del nostro Ordinamento.

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