Diritto di accesso ai documenti amministrativi: la Regione ne riduce la trasparenza?

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: la Regione ne riduce la trasparenza?

Al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
Al Garante per la Comunicazione della Regione Toscana prof. Massimo Morisi

p.c.
Al Sindaco del Comune di Campiglia Marittima

Oggetto : Diritto di Accesso ai documenti amministrativi  (L.241/90 – L.R.T. 9/13)

Il 14-03-2013 la Regione Toscana, nell’art. 8 della l.r 9/13, ha apportato alcune modifiche a quanto previsto all’art.9 della L.R. 40/2009, introducendo alcuni contenuti della L. 241/90 nella quale vengono specificati i criteri di accesso agli atti pubblici.

Il Comitato per Campiglia rileva come questa normativa rischi di ridurre di fatto la conclamata volontà di rendere trasparenti gli atti delle Amministrazioni pubbliche.

Infatti quanto specificato all’art. 22 della L. 241/90:

CAPO V  (LEGGE 241/90)

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 22.

Definizioni e principi in materia di accesso. 1. Ai fini del presente capo si intende:

  1. per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  3. per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  5. per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

rischia di permettere la negazione di accesso agli atti, o la creazione di difficoltà all’accesso.

Infatti quando si parla di “cointeressati…..facilmente individuabili” e non si specifica il termine “facilmente”, o quando si dice che “i cointeressati….. possono presentare opposizione motivata” enon si spiega il termine “motivata”, si creano le condizioni, nella migliore delle ipotesi di rendere ancora più faticoso il lavoro degli uffici che devono interpretare e mandare raccomandate agli eventuali cointeressati. Nella peggiore delle ipotesi si darà un’arma in mano a chi nelle pubbliche amministrazioni, non vuole rendere trasparenti i suoi atti.

Chiediamo allora di specificare chiaramente i termini per dare una certezza di diritto a tutti, cittadini e amministratori.

Campiglia Marittima 29-09-13

Comitato per Campiglia

Alberrto Primi

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