DIRITTO D’ACCESSO: veto del Comune alle richieste del Comitato
Risposta negativa del Comune alla richiesta del Comitato di usufruire del diritto di accesso agli atti pubblici riguardanti i piani di coltivazione e rinaturalizzazione della Cava di Monte Calvi . Le motivazioni delle due parti si possono leggere nei documenti seguenti:
1. Lettera del Comitato al Comune di Campiglia:
Al Sindaco del Comune di Campiglia Marittima
E p.c. Al Segretario Generale
Oggetto: richiesta documenti relativi alla coltivazione della Cava di Monte Calvi. Legge n.241/90
Il sottoscritto Arch. Alberto Primi., in rappresentanza del “Comitato per Campiglia” con sede in Campiglia Marittima via Parenti 4, ai sensi e nei termini della Legge n. 241/90 in materia di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazione, richiede i seguenti documenti relativi all’oggetto per uno studio approfondito delle procedure adottate per la coltivazione della cava di Monte Calvi :
a) tutti gli elaborati grafici, relazionali e normativi del progetto approvato in sede di conferenza dei servizi “nella sua veste complessiva che include tutti gli elementi tecnico-progettuali richiesti ad integrazione sia anticipatamente dal Comune che dai soggetti od enti emettitori di pareri esterni” richiamato all’art. 2 dell’ Autorizzazione del Dirigente del settore assetto del territorio del 6 agosto 2002 (Prot. n. 13270), quale “parte integrante e sostanziale” dell’Autorizzazione “anche se non allegato materialmente”.
Qualora i suddetti elaborati non fossero sostitutivi degli originali, si richiede copia di quelli che furono posti a base della prima Autorizzazione dirigenziale del 10 marzo 2000 (atti prot. 004236) con la quale si autorizzava il proseguimento fino al 2016 della cava di Monte Calvi, ovvero quelli allegati alla convenzione tra il Comune e la soc. Lucchini in data 20 gennaio 1999 (art.2.) :
-Relazione Tecnica Integrativa
-Stima costi di ripristino
-Relazione Geologica
-Documento sicurezza e salute
-Descrizione processo produttivo e certificazione sicurezza del macchinario
-Tavole 01, 02, 03, 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, 9, 19, 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13, 14, 15, 16.1, 16.2.
I suddetti elaborati sono richiesti in copia conforme all’originale.
b) gli elaborati grafici e relazionali della domanda di anticipo della coltivazione che la soc. Cave Campiglia ha inoltrato al Comune in data 4 maggio 2006 (prot. n. 9633), richiamati nell’Autorizzazione del Dirigente del settore assetto del territorio (prot. n. 013836 del 22.06.06). Anche i suddetti elaborati sono richiesti in copia conforme all’originale.
c) eventuali autorizzazioni comunali relative alla cava in oggetto successive a quella di cui al precedente punto b).
Ringraziando anticipatamente, porgo saluti.
Campiglia Marittima 02 – 01 – 2008
Per il Comitato per Campiglia
Il portavoce
Arch. Alberto Primi
2. Risposta del Comune di Campiglia al Comitato per Campiglia:
Racc. in data 28 gennaio 2008
Prot.n° 2010
Oggetto : richiesta di documenti relativi alla coltivazione della cava di Monte Calvi. Legge 241/90
Con la presente si comunica che, a seguito di specifiche verifiche effettuate di concerto con l’ufficio di segreteria generale di questo comune, l’istanza pervenuta con nota n.130, in data 3 gennaio 2008, diretta ad esercitare il diritto di accesso ai documenti indicati in oggetto, è risultata incompleta.
E’ pertanto necessario che la stessa venga integrata con l’indicazione compiuta della motivazione oltre che della natura giuridica e delle finalità perseguite dal “ Comitato per Campiglia” , soggetto richiedente. Ciò al fine di valutarne l’ammissibilità ed , in particolare, di determinare la concretezza dell’interesse all’esibizione ed al rilascio delle copie richieste.
E’ necessario, inoltre , che il rappresentante del comitato produca , oltre a copia del proprio documento d’identità, idoneo titolo che ne attesti la qualità .
Sino al momento della presentazione di quanto indicato, i termini del procedimento resteranno sospesi .
Si ritiene , comunque , opportuno evidenziare come l’ accesso agli atti in oggetto sia consentito solo a coloro ai quali gli atti stessi , direttamente o indirettamente , si rivolgono, che se ne possono avvalere , eventualmente, per la tutela di posizioni soggettive , le quali , anche se non devono necessariamente assumere la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo , devono però essere giuridicamente tutelate dall’ordinamento oltre che collegate agli atti per i quali l’accesso stesso è richiesto e non possono , in alcun caso , essere identificate con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa. Il diritto d’accesso , infatti , – come confermato dai pareri espressi dalla Direzione Centrale per le Autonomie nonché da varie pronunce giurisprudenziali – non può atteggiarsi “ come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’amministrazione , giacché da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza , da accertare caso per caso , deve essere personale , concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse “. Colui che richiede l’accesso non può , infine, pretendere che l’ amministrazione compia funzioni di ricerca , d’indagine o di ricostruzione storica ed analitica di interi procedimenti già esauriti
Distinti saluti
Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Grassi