Comune contro il Consiglio di Stato: “Da rifare la sentenza sul Bayahibe”

Comune contro il Consiglio di Stato: “Da rifare la sentenza sul Bayahibe”

Colpo di scena: il Comune di san Vincenzo ricorre contro la sentenza del Consiglio di Stato sullo stabilimento balneare «Bayahibe». La lunga diatriba che, dal 2008, vede al centro dell’attenzione la realizzazione dello stabilimento balneare «Bayahibe» sulla spiaggia in prossimità della foce del fosso delle Prigioni, dove il condominio «Belmare» di via del Tirreno si è opposto a questa realizzazione, non sembra essere giunta ancora al suo epilogo.

Infatti quando con la sentenza del Consiglio di Stato (La Nazione 16 dicembre 2015) sembrava vedere chiusa la vicenda avvalendosi dell’ultimo grado di giudizio, oggi, con un ulteriore ricorso la questione potrebbe tornare in ballo. La storia è complicata, ma cerchiamo di ripercorrere le varie tappe. 

La sentenza del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2015, aveva visto accogliere l’appello proposto dal condominio «Belmare» avverso la sentenza del Tar Toscana n. 439 del 2009 con conseguente suo annullamento dichiarando improcedibili e infondati nel merito gli altri tre appelli riuniti, con compensazione delle spese di giudizio.

Ora il Comune di San Vincenzo, con delibera di giunta n. 63 del 22 marzo (resa pubblica ieri) ha ritenuto opportuno ricorrere, sempre al Consiglio di Stato, per «revocazione» alla sentenza dove, in sintesi, con questa si riteneva lo stabilimento balneare «abusivo» e quindi si dava il via al conseguente abbattimento. Il Comune, si avvale di articoli legislativi (n,106 del D.Lgs n. 104 del 02.07.2010) che permettono impugnare le sentenze per revocazione solo in alcuni casi. Come ad esempio se queste sono effetto del dolo di una delle parti a danno dell’altra, od ancora se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Una strada che però sembra tutta in salita. 

«Il ricorso – si legge- può comunque derivare anche da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato».

In altri termini il comune di San Vincenzo ritiene che in base all’orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revoca (artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, c.p.c.), in quanto, – si legge nella delibera – esistono validi motivi per promuovere un ricorso per revocazione.

Comunque sia, la complessità della materia oggetto del giudizio è palese per cui appare plausibile che alcuni elementi di merito non siano stati valutati nel modo dovuto. Per ragioni di opportunità e di buon espletamento dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, nella delibera, il Comune, ritiene di dover confermare l’incarico all’avvocato Renzo Grassi. Il sindaco è autorizzato alla costituzione e rappresentanza in giudizio nelle forme di legge. Il dirigente dell’area servizi generali provvederà con proprio provvedimento a formalizzare l’incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio in giudizio ed a effettuare un congruo impegno di spesa sulla base di una preventiva comunicazione sull’onere delle spese di giudizio, quantificate in 2.500 euro per eventuali acconti. 

Piero Bientinesi – La Nazione

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