Tutela del paesaggio e aspetti urbanistici sono autonomi (GrIG)

Tutela del paesaggio e aspetti urbanistici sono autonomi (GrIG)

La Corte di cassazione ha ribadito autorevolmente che la materia della tutela del paesaggio/ambiente è distinta e autonoma rispetto alla disciplina urbanistica di gestione del territorio.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2016, n. 15466 ha ricordato, se ancora ve ne fosse bisogno, che le competenze in tema di tutela del paesaggio/ambiente riguardano beni costituzionalmente rilevanti e protetti e l’assenza delle relative autorizzazioni costituisce ipotesi penalmente rilevante (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) a prescindere dall’avvenuto conseguimento di permesso di costruire, costituente autonoma valutazione degli interessi urbanistici della corretta gestione del territorio.

Un’importante conferma che dovrebbe consentire il superamento di qualsiasi dubbio interpretativo in materia.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

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