Forum San Vincenzo risponde alle precisazioni dell’Amministrazione sulle volumetrie esistenti (Rimigliano)

Forum San Vincenzo risponde alle precisazioni dell’Amministrazione sulle volumetrie esistenti (Rimigliano)

C’è chi si ostina a studiare i documenti e a condurre a partire da quelli le proprie battaglie politiche e chi solleva parecchia polvere.
Il Dirigente afferma che il controllo di legittimità sugli edifici si farà al momento del rilascio dell’autorizzazione a costruire. In tal caso, però il Regolamento Urbanistico non avrebbe dovuto precisare quanti metri quadri di edifici esistenti ci sono nella Tenuta, altrimenti si garantisce un titolo edificatorio sulla base di edifici esistenti di cui si ignora la legittimità. In poche parole, prima di controllare se ciò che esiste è un abuso o meno, il Comune afferma che la proprietà può recuperare quei volumi. Il controllo successivo sui requisiti di legittimità, in questo modo non modifica la capacità edificatoria dell’area ed è pertanto completamente inutile.

Tra questi “edifici” peraltro figurano le famose fagianaie e una concimaia, tutto riportato nell’abaco, come giustamente dichiara il Dirigente senza una documentazione fotografica sufficiente né un riferimento catastale, ma questa è un’aggravante su cui ora conviene, per brevità, non soffermarsi.

Il Dirigente si spinge oltre affermando che:

Nella relazione esplicativa allegata agli elaborati per la definizione del patrimonio edilizio esistente, non è stato affermato “che tutti gli edifici sono lì dal 1967”, come qualcuno sostiene, ma è stato semplicemente constatato che non risultano essere agli atti del Comune pratiche edilizie che contrastano con la tesi sostenuta;

Peccato che proprio nella relazione esplicativa citata si affermi al primo paragrafo di pagina tre:

In merito alla legittimazione degli edifici esistenti, non essendo presenti agli atti del Comune di San Vincenzo pratiche edilizie in merito,ed essendo stati realizzati totalmente prima del 1° settembre 1967, come si può dedurre dall’esame delle Foto aeree del 1954 ( GAI) e del 1976 ( EIRA) e dall’acquisizione di varie testimonianze di persone che a vario titolo hanno frequentato, lavorato o risieduto, prima di tale data, nella tenuta, gli stessi possono essere inseriti nello stato attuale di un eventuale Titolo abilitativo, previa presentazione di un regolare accatastamento, ai sensi di quanto stabilito dall’Articolo 5 del Regolamento Urbanistico.

Si afferma chiaramente che NON è presente agli atti del Comune di San Vincenzo alcuna pratica edilizia circa gli edifici esistenti e che sono stati realizzati totalmente prima del 1° settembre 1967.

Naturalmente noi, nel citare documenti, abbiamo la cortesia di inviare alle redazioni copie informatiche in modo tale che i giornalisti possano controllare da soli se scriviamo sciocchezze a tutela del nostro ruolo e del loro lavoro. Chissà se il Comune di San Vincenzo ha avuto l’accortezza di fare altrettanto.

Ci sarebbe anche da chiarire, sempre nel caso in cui il dirigente parli a nome dell’Amministrazione, come mai si sia preso in considerazione, nel redigere la relazione al Regolamento Urbanistico il PPAMAA presentato dalla proprietà e soprattutto c’è da capire chi, quando e perché ha fatto firmare alla proprietà la convenzione allegata al piano prima che si riunisse la conferenza paritetica interistituzionale.

Infine non abbiamo proprio capito cosa centri l’art 5 del RU vigente citato solo in minima parte e che, per gli edifici precedenti al 1967 recita:

Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1º settembre 1967, ancorché difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia è attestata dal certificato di abilitabilità (ove questo dichiari la conformità al progetto approvato) e dall’accatastamento dello stesso conformemente allo stato attuale.

Dunque sono legittimi se c’è un diavolo di certificato di abitabilità e l’accatastamento. Al catasto non c’è nulla e che fagianaie e concimaie siano abitabili per gli esseri umani è teoria ostica da dimostrare. Inoltre non c’è una carta che dimostri che quella roba è lì da prima del 1967, anzi, tutto pare confermare il contrario.

Inutile prendersela con chi ricopre cariche istituzionali o con chi fa informazione. Converrebbe ricordarsi bene cosa si è scritto nei documenti e, soprattutto, perché.
Per controllare l’art 5 delle NTA del RU basta andare sul sito del Comune alla sezione SIT.

Leggi la relazione esplicativa :Variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta di Rimigliano. Controdeduzioni – Definizione del patrimonio edilizio esistente.
Nicola Bertini
Maurizio Viliani

Queste le dichiarazioni del geom. Filippi. Tratte da Corriere Etrusco 28.03.2012:

A seguito degli articoli pubblicati sugli organi di stampa nelle scorse settimane, in merito alla variante  al  Regolamento Urbanistico per la Tenuta di  Rimigliano, il dirigente dell’Area Servizi al Territorio del comune di San Vincenzo, Geometra Andrea Filippi,  ritiene doveroso fare alcune precisazioni riguardo al lavoro svolto dagli uffici.
“In relazione  alle  osservazioni presentate, con particolare riguardo a quella  della Regione  Toscana, è  stato  deciso  di  predisporre  un puntuale abaco degli edifici esistenti, ed in tal  senso  sono state rilevati e riportati nelle tavole tutti gli edifici esistenti all’interno  della  Tenuta.

È stata calcolata la  consistenza degli  stessi edifici applicando puntualmente le  norme  del vigente Piano Strutturale e il  risultato  ottenuto da tale calcolo è  riportato  nella  tabella a) allegata  alle controdeduzioni della  Delibera  di approvazione.

La  consistenza complessiva  degli edifici esistenti all’interno  della Tenuta ammonta, in totale,  a  16.608,89  mq. di superficie di pavimento.

Nella  relazione esplicativa allegata agli elaborati per la definizione del patrimonio edilizio esistente, non è stato affermato “che  tutti gli edifici sono lì dal 1967”, come  qualcuno  sostiene, ma  è stato semplicemente  constatato  che  non  risultano essere  agli  atti  del Comune pratiche edilizie che contrastano  con la  tesi  sostenuta; infatti  le  pratiche  esistenti  sono tutte  antecedenti  al 1964 e  per il 50%  sono  relative  ad  ambiti  esterni  alla  Tenuta. Se fossero  presenti altre  pratiche  nel  comune  di  Campiglia  Marittima, quindi  antecedenti  agli anni 1949/1950, sarebbe  una  ulteriore  dimostrazione  di  quanto  sostenuto.

La tesi secondo la quale prima  del  1967 in  zona  agricola  fosse  necessaria  la licenza  edilizia,  è una  tesi  plausibile,  utilizzata  anche  dall’Amministrazione  Comunale  sino  a qualche  anno  fa,  ma  tale  procedura  è  stata modificata  con  la  Variante  Gestionale  al  Regolamento  Urbanistico  adottata  nel  2005,  e  definitivamente  approvata  nel  2006,  con  l’accoglimento  dell’osservazione  presentata  dal  Dott.  Mauro  Cristiani, Notaio  in  Campiglia  Marittima e,  da  allora,  tale  metodologia  è  stata  applicata su tutto  il  territorio  comunale  in  numerose  pratiche  edilizie. Essendo  norma  vigente, quindi, come riporta il testo “Per  gli  edifici esistenti  nei  Sistemi  ambientali  ed  insediativi del  territorio  Comunale……” la  norma dell’art. 5  del  vigente  Regolamento  Urbanistico vale  anche  per la  Tenuta  di  Rimigliano.

Per quanto riguarda la “legittimazione”  degli  edifici  esistenti sembra che via sia la  volontà  di  indurre  nell’opinione  pubblica dubbi  sulla  legittimità  di  quanto   approvato  dall’Amministrazione  Comunale, pur  sapendo che ciò non corrisponde a verità. Cosa  questa  grave se chi  lo  fa ricopre  una  carica  pubblica, ma ancora  più  grave lo  è  se  chi  lo  fa  è  chi  dovrebbe informare  correttamente  i  cittadini  dei  fatti.

Non è mai stato ricordato, ad esempio, un  passaggio,  fondamentale,  della  relazione  che  accompagna  il  rilievo  degli  edifici  esistenti  nella  Tenuta e per  la  precisione  il  secondo  paragrafo  di  pagina  3  che  è  il  seguente:

“E’ ovvio precisare che siamo in una fase di pianificazione urbanistica e che la definizione del patrimonio edilizio esistente ha lo scopo di definire le eventuali quantità massime e dimensionare, urbanisticamente, l’intervento previsto ma che tale individuazione non certifica assolutamente la legittimità di tutti gli edifici esistenti, per quali, al momento delle istanze di permesso di costruire dovrà essere data dimostrazione dal richiedente, del possesso dei requisiti suddetti. Quindi tale verifica sarà effettuata in sede di rilascio dei titoli abilitativi e  gli edifici che non fossero in possesso dei requisiti sopra descritti non saranno ammessi al recupero.”

Questo  è  quello  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato ed  è  quindi   fuori  luogo ogni  altra  considerazione  in  merito.

Non è corretto affermare che  l’amministrazione comunale ritenga che  tutti  gli  edifici  sarebbero da  considerarsi  legittimi. E’ stato chiaramente  detto  in che modo si  opererà  in  sede  di  rilascio  dei  permessi  di costruire, nel  rispetto  della  legalità e delle  norme  vigenti, anche  verificando quello  che  è  stato  dichiarato  dalla  proprietà   nel  PAMAA, aspetto di cui  eravamo  consapevoli  e che  ha generato  la  precisazione nella  Relazione sopra  riportata.”
Corriereetrusco.it 28.03.2012

«Sulla Tenuta troppe tesi contrastanti»
Nicola Bertini del Forum replica ad Andrea Filippi, dirigente area servizi per il territorio, sulla legittimità e recuperabilità degli edifici nella Tenuta di Rimigliano. «Filippi – dice Bertini – afferma che il controllo di legittimità sugli edifici si farà al rilascio dell’autorizzazione a costruire.

In tal caso, però, il regolamento urbanistico non avrebbe dovuto precisare quanti metri quadri di edifici ci sono nella Tenuta, altrimenti si garantisce un titolo edificatorio sulla base di edifici di cui si ignora la legittimità». «Il dirigente – prosegue – afferma poi di non aver detto nella relazione, che tutti gli edifici sono lì dal 1967, ma che si sarebbe constatato che non risultano agli atti pratiche contrastanti con la tesi sostenuta. Ma nella stessa relazione si dice che “non essendo presenti agli atti del Comune pratiche edilizie in merito, ed essendo stati realizzati totalmente prima del 1° settembre 1967, gli stessi edifici possono essere inseriti nello stato attuale di un eventuale titolo abilitativo, previa presentazione di un regolare accatastamento”.

Al catasto non c’è nulla, e che fagianaie e concimaie siano abitabili per gli umani è teoria ostica da dimostrare. Non c’è una carta – conclude – che dimostri che quella roba è lì da prima del 1967».
Paolo Federighi -Il Tirreno 30.03.2012

 

L’abitabilità delle «fagianaie». «Rimigliano, edifici regolari se nel catasto: e le gabbie?»
Non si fa attendere la replica dei consiglieri del Forum Nicola Bertini e Maurizio Viliani sul caso Rimigliano dopo le precisazioni del dirigente comunale geometra Andrea Filippi sulla legittimità degli edifici all’interno della ex Tenuta.
«Il dirigente — spiegano i due consiglieri di opposizione — afferma che il controllo di legittimità sugli edifici si farà al momento del rilascio dell’autorizzazione a costruire.

In tal caso, però il Regolamento Urbanistico non avrebbe dovuto precisare quanti metri quadri di edifici esistenti ci sono nella Tenuta, altrimenti si garantisce un titolo edificatorio sulla base di edifici esistenti di cui si ignora la legittimità. In poche parole, prima di controllare se ciò che esiste è un abuso o meno, il Comune afferma che la proprietà può recuperare quei volumi.
Il controllo successivo sui requisiti di legittimità, in questo modo non modifica la capacità edificatoria dell’area ed è pertanto completamente inutile. Tra questi “edifici” peraltro figurano le famose fagianaie e una concimaia, tutto riportato nell’abaco, come giustamente dichiara il dirigente senza una documentazione fotografica sufficiente né un riferimento catastale, ma questa è un’aggravante su cui ora conviene, per brevità, non soffermarsi».

«Il dirigente — continuano Bertini e Viliani — si spinge oltre affermando che: Nella relazione esplicativa allegata agli elaborati per la definizione del patrimonio edilizio esistente, non è stato affermato “che tutti gli edifici sono lì dal 1967”, come qualcuno sostiene, ma è stato semplicemente constatato che non risultano essere agli atti del Comune pratiche edilizie che contrastano con la tesi sostenuta; Peccato che proprio nella relazione esplicativa citata si affermi al primo paragrafo di pagina tre: In merito alla legittimazione degli edifici esistenti, non essendo presenti agli atti del Comune di San Vincenzo pratiche edilizie in merito, ed essendo stati realizzati totalmente prima del 1° settembre 1967, come si può dedurre dall’esame delle Foto aeree del 1954 (Gai) e del 1976 ( Eira) e dall’acquisizione di varie testimonianze di persone che a vario titolo hanno frequentato, lavorato o risieduto, prima di tale data, nella tenuta, gli stessi possono essere inseriti nello stato attuale di un eventuale Titolo abilitativo, previa presentazione di un regolare accatastamento, ai sensi di quanto stabilito dall’Articolo 5 del Regolamento Urbanistico.

Infine non abbiamo proprio capito cosa centri l’art 5 del RU vigente citato solo in minima parte e che, per gli edifici precedenti al 1967 recita: Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1º settembre 1967, ancorché difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia è attestata dal certificato di abilitabilità (ove questo dichiari la conformità al progetto approvato) e dall’accatastamento dello stesso conformemente allo stato attuale. Dunque sono legittimi se c’è un diavolo di certificato di abitabilità e l’accatastamento.
Al catasto non c’è nulla e che fagianaie e concimaie siano abitabili per gli esseri umani è teoria ostica da dimostrare. Inoltre non c’è una carta che dimostri che quella roba è lì da prima del 1967, anzi, tutto pare confermare il contrario. Inutile prendersela con chi ricopre cariche istituzionali o con chi fa informazione. Converrebbe ricordarsi bene cosa si è scritto nei documenti e, soprattutto, perché».
La Nazione 30.03.2012

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