Demolizione degli abusi edilizi ed effetti estintivi del reato

Demolizione degli abusi edilizi ed effetti estintivi del reato

Con la demolizione da parte del trasgressore delle opere abusive realizzate non si consegue l’effetto estintivo del reato urbanistico-edilizio di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

L’ha ribadito autorevolmente la Corte di cassazione penale, con la sentenza Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 52322.

In materia urbanistico-edilizia non è previsto il c.d. ravvedimento operoso, se non per valutare eventuali  attenuanti generiche in sede di quantificazione della pena.

La recente politica legislativa privilegia comunque il conseguimento dell’obiettivo del ripristino ambientale attraverso analogamente il c.d. ravvedimento operoso nei reati ambientali, sia per l’ottenimento di attenuanti (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per la bonifica di aree inquinate, vds. Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2010, n. 12446), sia per la medesimaestinzione del reato (art. 181, comma 1 quinques, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per la violazione del vincolo paesaggistico/ambientale, vds. Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298), a patto che  l’effettivo ripristino ambientale dei luoghi sia stato effettuato dal trasgressore prima della realizzazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione o prima della sentenza di condanna penale.

La sospensione condizionale della pena, inoltre, può essere subordinata all’effettivademolizione delle opere abusive e al successivo ripristino ambientale (vds. per tutti Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 48984).

Gruppo d’intervento Giuridico onlus

dalla Rivista telematica di diritto ambientaleLexambiente, 13 gennaio 2015

Cass. Sez. III n. 52322 del 17 dicembre 2014 (Ud 20 nov 2014)

Pres. Squassoni Est. Mengoni Ric. Quaglia ed altri

Urbanistica. Demolizione ed efficacia estintiva del reato urbanistico.

La demolizione dell’opera abusivamente edificata non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004, la quale ha una funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori e a far riacquistare alla zona vincolata il suo originario pregio estetico.

anatre_in_voloqui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 52322

(foto S.D., archivio GrIG)

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